Cos’è la simulazione di malattia?

Per simulazione di malattia del dipendente, in ambito lavorativo, si intende il comportamento di un lavoratore che adducendo di essere ammalato simula la malattia per rimanere assente dal proprio lavoro. La simulazione di malattia, con il preciso scopo di stare assenti dal proprio abituale lavoro per svolgere attività ludico ricreative o altro lavoro, viene considerato un caso di inosservanza dei doveri fondamentali insiti nel rapporto di lavoro, tra cui quelli di fedeltà (Cass. 12.4.1985, n. 2434), di diligenza nell’esecuzione delle proprie obbligazioni (Cass. 2.11.1995, n. 11355), e, in generale, dei principi di buona fede e correttezza vigenti in materia contrattuale (Cass. 6.10.2005, n. 19414, in Orient. Giur. Lav., 2005, 835).

Licenziamento per giusta causa in caso di simulazione di malattia

Nel caso in cui venga accertato che il lavoratore dipendente è assente dal posto di lavoro per una malattia simulata, cioè per fraudolenta simulazione di malattia, il datore di lavoro può licenziare per giusta causa. Si è in presenza, infatti, di un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire anche in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro. In casi di simulazione di malattia, la giusta causa è evidente.

Accertamenti oltre i servizi ispettivi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 ottobre 2021, n. 30547, in tema di licenziamento per giusta causa, ha ritenuto che la disposizione di cui all’articolo 5, L. 300/1970, che vieta al datore di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente o lo autorizza a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti, non preclude al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificarne l’assenza: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello per avere dichiarato inutilizzabili gli accertamenti svolti al riguardo per il tramite di agenzia investigativa.

Quali STRUMENTI ha il datore di lavoro per verificare la sussistenza del reale stato di simulazione di malattia del dipendente?

  1. Visita fiscale
    Il medico fiscale può effettuare controlli sette giorni su sette, inclusi festivi e domeniche, nelle fasce di reperibilità. Il datore di lavoro può richiedere la visita a sue spese (€41,67 nei giorni feriali, €52,82 nei festivi) per verificare lo stato di malattia. Se il lavoratore risulta assente, ha dieci giorni per giustificare la mancata reperibilità.
  2. Investigatore privato
    Un investigatore privato può raccogliere prove sul reale stato di salute del dipendente tramite foto e video. L’indagine non si limita alle fasce di reperibilità ma può estendersi all’intera giornata per individuare eventuali irregolarità. La Cassazione ha confermato la validità di tali prove e la legittimità del licenziamento per giusta causa (Sent. n. 17113/2016).

 
 
Quali sono, dunque, le attività sanzionabili nei confronti del lavoratore, secondo le risultanze dell’investigatore privato?

  1. Attività lavorative o ricreative che ostacolano la guarigione
    L’osservazione diretta dell’indagato è fondamentale per rilevare attività incompatibili con lo stato di malattia certificato. La Cassazione ha già chiarito che un’agenzia investigativa, incaricata dal datore di lavoro, può raccogliere elementi utili per verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore. L’investigatore privato non deve vigilare sull’attività lavorativa, competenza riservata al datore di lavoro, ma può intervenire per verificare sospetti di illeciti, anche senza prove certe (Cass. n. 3590/2011).
  2. Assenza durante le fasce di reperibilità
    L’osservazione diretta è cruciale per confermare la presenza del lavoratore nel domicilio dichiarato. La Cassazione, con la sentenza n. 24681 del 2 dicembre 2016, ha stabilito che la reperibilità è un obbligo accessorio del rapporto di lavoro e che il lavoratore deve dimostrare un impedimento ragionevole per giustificare l’assenza, non necessariamente la malattia stessa.

La Click Intelligence Solution ha affrontato numerosi casi di “malattia fraudolenta” nel corso degli anni, affrontati collaborando con il Cliente.


Dott. Enrico Barisone