Obblighi del lavoratore durante la malattia
Come è noto, lo svolgimento di un’altra attività lavorativa da parte di un dipendente durante uno stato di malattia solleva questioni significative in merito alle violazioni contrattuali e ai doveri di correttezza e buona fede. In questi casi, il licenziamento del lavoratore in malattia può diventare una questione rilevante.
La legge, insieme alle disposizioni contrattuali, impone al lavoratore specifici obblighi di diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro. Questi obblighi si estendono anche alla situazione in cui il dipendente si trovi assente per motivi di salute.
La condotta di un lavoratore che intraprende un’attività lavorativa parallela mentre è in malattia può configurare una violazione di tali obblighi. Infatti, se tale attività esterna è tale da far presumere l’inesistenza della malattia – ad esempio, se si tratta di lavori fisici o di responsabilità compatibili con una situazione di incapacità lavorativa – il dipendente potrebbe essere considerato inadempiente. Inoltre, l’esecuzione di un’attività lavorativa durante il periodo di malattia potrebbe non solo compromettere il percorso di guarigione, ma anche allungare i tempi di rientro al lavoro, rendendo quindi il comportamento del dipendente oggetto di ulteriori valutazioni critiche.
Inoltre, l’esecuzione di un’attività lavorativa durante il periodo di malattia potrebbe non solo compromettere il percorso di guarigione, ma anche allungare i tempi di rientro al lavoro, rendendo quindi il comportamento del dipendente oggetto di ulteriori valutazioni critiche.
La sentenza della Corte di Cassazione: un caso esemplare
Nel caso trattato dalla Corte di Cassazione Sez. Lav., ordinanza n. 23852 del 2024, anche l’attività sportiva svolta dal lavoratore in stato di malattia certificata può integrare il reato di simulazione della malattia.
Osserva la Corte che “ … secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cass. n. 10416/2017, n. 26496/2018).
Nel caso in esame, la Corte di merito, nell’ambito dei suddetti principi generali di valutazione della gravità e proporzionalità della condotta con riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ha ritenuto la condotta addebitata di tipo artificioso, in violazione degli obblighi di lealtà e correttezza, perché diretta, tramite la simulazione di uno stato fisico incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, non solo all’assenza dal lavoro, ma anche al vantaggio indebito della partecipazione in orario di lavoro a partita di calcio già programmata (nell’ambito di campionato regionale), implicante uno sforzo fisico gravoso”.
Conclusioni: licenziamento per attività incompatibili
La Suprema Corte ha motivato la legittimità del licenziamento evidenziando come la partecipazione all’attività sportiva fosse pesantemente incompatibile con lo stato di malattia, in quanto di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia stessa o – in ogni caso – certamente idonea a ritardare il processo di guarigione o aggravare le condizioni di salute del dipendente, compromettendo così il suo obbligo di tornare in servizio nel più breve tempo possibile.
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Dott. Enrico Barisone