Licenziamento del lavoratore assente
Licenziamento del lavoratore assente: accertamento dell’investigatore privato.
Secondo i giudici risulta legittima l’attività svolta dall’investigatore privato incaricato di effettuare controlli che consentano il licenziamento del lavoratore assente. L’attività investigativa, infatti, rientra nei poteri di controllo del datore di lavoro.
Nel caso specifico il lavoratore, dipendente di un’agenzia assicurativa, non aveva rispettato l’orario di lavoro per occuparsi di attività di natura del tutto personale. Il soggetto in questione aveva l’unico obbligo di timbrare l’ingresso a lavoro una volta al giorno, poiché l’attività specifica che doveva condurre lo poteva portare a visitare clienti anche al di fuori della struttura aziendale.
Il lavoratore era stato sorpreso a svolgere attività che nulla avevano a che fare con l’adempimento della prestazione lavorativa.
L’azienda aveva promosso il licenziamento del lavoratore assente, dopo aver accertato i fatti. Il lavoratore aveva impugnato per Cassazione la sentenza, con la quale i giudici dell’appello avevano rigettato la domanda di annullamento del licenziamento ed il reintegro sul posto di lavoro.
Corte di Cassazione. Qual’è l’orientamento porevalente?
Il convincimento della Corte territoriale si è basato sull’esito di un’attività investigativa, oggetto anche di prova testimoniale degli investigatori, rientrante nei poteri di controllo datoriale.
Deve, pertanto, ritenersi corretto il riferimento dei giudici di seconde cure al fatto che, nel caso in esame, il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro.
La ritenuta liceità del controllo rende, altresì, prive di fondamento le doglianze sulla violazione degli artt. 2104 e 2106 cc perché il potere dell’imprenditore di controllare direttamente o indirettamente l’adempimento delle prestazioni lavorative, nei limiti sopra evidenziati, non è escluso dalle modalità di controllo che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza (in termini cfr. Cass. 10.7.2009 n. 16196)…”
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
L’attività svolta dall’investigatore privato professionista assume, dunque, un ruolo di primaria importanza nel verificare i comportamenti negligenti del lavoratore.
Dott. Enrico Barisone