Falsa malattia

Falsa malattia: visita fiscale o l’investigatore privato?

Nell’ambito del diritto di lavoro la “malattia” è uno stato patologico che determina una temporanea incapacità al lavoro specifico del lavoratore.
Il lavoratore che accusa un malore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’assenza e recarsi dal medico curante, il quale deve trasmettere all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata della malattia in via telematica o cartacea.
Il lavoratore deve, inoltre, comunicare al medico ed al datore di lavoro l’indirizzo di reperibilità, se diverso dalla residenza o del domicilio abituale, che viene annotato nel certificato di diagnosi.
L’INPS corrisponde al dipendente, in stato di malattia, un’indennità a partire dal quarto giorno dall’inizio del malore, che è pari ad una quota percentuale della retribuzione media giornaliera percepita nel mese precedente l’inizio della malattia. Per comprendere appieno quali strumenti possiede il datore di lavoro per accertare la falsa malattia, è bene chiarire quali sono gli adempimenti a cui il lavoratore deve attenersi.

Il lavoratore ha obblighi specifici da osservare durante la malattia, tra i quali:

  1. Obbligo di comunicazione e certificazione: il dipendente deve comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia, dapprima con la certificazione del medico curante poi con una seconda certificazione del medico specialista convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN),
  2. Obbligo di reperibilità: il lavoratore deve rendersi reperibile, all’indirizzo fornito al medico curante, durante tutti i giorni del periodo di malattia certificato (comprese le domeniche ed i festivi); per il settore privato gli orari di reperibilità sono 10:00/12:00 e 17:00/19:00.
  3. Non pregiudicare la pronta guarigione: il dipendente deve avere un comportamento, nel corso della malattia, che non pregiudichi la propria guarigione e, quindi, il rientro al lavoro; deve osservare specifiche cautele volte a favorire il più sollecito recupero delle proprie energie psico-fisiche, motivo per il quale è preclusa ogni attività che comporti uno sforzo fisico sia essa lavorativa, domestica o ricreativa.
  4. Comunicare la guarigione anticipata: qualora il lavoratore ritenga che l’impedimento sia cessato anticipatamente rispetto a quanto certificato in precedenza, deve chiedere un nuovo certificato al medico specialista che dimostri la guarigione ottimale (tale condizione rientra nei doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro).

Quali strumenti ha il datore di lavoro per verificare la sussistenza della falsa malattia?

  1. VISITA FISCALE: gli accertamenti sanitari da parte del medico fiscale possono essere disposti, entro le fasce di reperibilità, sette giorni su sette compresa la domenica ed i festivi. Il datore di lavoro può chiedere gli accertamenti medici sul lavoratore, con spese a sua carico (€41,67 nei giorni feriali – € 52,82 nei festivi), al fine di verificare lo stato di malattia. Nel caso in cui il lavoratore non fosse reperibile, al momento della visita fiscale, ha dieci giorni di tempo per giustificare la propria assenza, con l’ovvia conseguenza che potrà addurre scuse plausibili per giustificare la non reperibilità.
  2. INVESTIGATORE PRIVATO: l’investigatore privato può effettuare un’indagine investigativa sul dipendente in malattia, fornendo prove oggettive tramite filmati e fotografie sul reale stato di salute del lavoratore. Questa tipologia di attività non si limita all’osservazione nelle fasce di reperibilità ma, nei più dei casi, di intere giornate così da rilevare eventuali comportamenti illeciti del lavoratore. L’evidenza di quanto sopra è stata più volte confermata dalla Corte di Cassazione, che ha stabilito l’assoluta validità e liceità dell’investigatore privato e confermato il licenziamento per giusta causa del lavoratore in base alle risultanze dell’attività svolta dagli 007 «gli accertamenti di carattere sanitario possono essere contestati anche valorizzando ogni circostanza di fatto – pur non risultante da un accertamento sanitario – atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza» (Cassazione Sezione Lavoro n. 17113 del 16 agosto 2016, Pres. Di Cerbo, Rel. Amendola).

Quali sono, dunque, le attività sanzionabili nei confronti del lavoratore, secondo le risultanze dell’investigatore privato?

  1. Le attività lavorative o ricreative che possano pregiudicare la pronta guarigione: l’osservazione diretta dell’indagato risulta fondamentale, poiché può consentire di evidenziare attività non consone allo stato di malattia certificato. La Cassazione, a tal proposito, si è già pronunciata in relazione al caso in cui, di fatto, la ricerca degli elementi utili a verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore era stata compiuta da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, al fine di accertare la falsa malattia. L’investigatore privato non deve sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. n. 3590 del 2011).

 

  1. L’assenza durante le fasce di reperibilità: anche in questo caso l’osservazione diretta risulta decisiva, per attestare la presenza o meno dell’indagato nel domicilio dichiarato in sede di visita medica. La Corte di cassazione, nella sentenza del 2 dicembre 2016 n. 24681, ha stabilito che la reperibilità nel domicilio durante le ore prestabilite della giornata “… è, ad un tempo, un onere all’interno del rapporto assicurativo ed un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, ma il cui contenuto resta, in ogni caso, la “reperibilità” in sé; con la conseguenza che l’irrogazione della sanzione può essere evitata soltanto con la prova, il cui onere grava sul lavoratore, di un ragionevole impedimento all’osservanza del comportamento dovuto e non anche con quella della effettività della malattia…”.

La Click Intelligence Solution ha affrontato numerosi casi di falsa malattia nel corso degli anni, che sono stati affrontati insieme al Cliente risolvendo il caso con inconfutabile certezza oggettiva dei dati forniti nei report investigativi.

Dott. Enrico Barisone